Valutazione della pericolosità dei rifiuti ai sensi della L. 116/2014 e deontologia professionale

Decisione del Consiglio Nazionale dei Chimici

Il conflitto etico irrisolvibile che emerge dall’entrata in vigore della norma nella parte in cui è novellata la normativa nazionale sulla classificazione dei rifiuti. Il rispetto della norma nazionale rende impossibile il rispetto della norma deontologica (art. 2 del codice deontologico vigente): indipendenza ed autonomia del giudizio tecnico espresso, e svolgimento dell’incarico secondo “scienza e coscienza”. Il testo completo al seguente link.

Gli Ordini Professionali

Gli Ordini professionali sono Enti Pubblici non Economici deputati alla tutela e al decoro della professione e sono regolati da specifiche normative. In particolare è obbligatoria la loro costituzione nonché l’appartenenza ad essi per i professionisti che esercitano quella determinata professione, sono altresì normati i controlli e gli interventi cui sono sottoposti gli iscritti e le funzioni pubbliche che gli ordini svolgono mediante i rispettivi Consigli.

L’Ordine dei Chimici è attualmente posto sotto l’autorità tutoria del Ministero della Giustizia.

La L. 20 marzo 1975, n. 70 detta i criteri positivi e tassativi per l’esatta individuazione e classificazione degli Enti pubblici non economici, tra cui gli Ordini territoriali sono individuati come “Enti necessari”, ossia Enti che per l’organizzazione Amministrativa dell’Ordinamento devono necessariamente esistere.

E’ nell’interesse dei Chimici iscriversi agli Ordini della propria giurisdizione, per la tutela morale e giuridica dei loro diritti.

Funzioni dell’ordine

  • Cura che siano repressi l’uso illecito del titolo di Chimico e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all’Autorità Giudiziaria.
  • Vigila per la tutela dell’esercizio professionale e per la conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le manchevolezze nell’esercizio della professione.
  • Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.
  • Dà i pareri che fossero richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni sugli argomenti attinenti alla professione di chimico.
  • Procede alla formazione, alla revisione e alla pubblicazione dell’Albo.
  • Stabilisce la tassa d’iscrizione nell’Albo, il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
  • Provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
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