Esame di stato

ESAME DI STATO – REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Estratto del CODICE DEONTOLOGICO:

Art. 35 (Sezioni e titoli professionali)

1. Nell’albo professionale dell’ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico junior.

4. L’iscrizione all’albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “Sezione dei chimici”, “Sezione dei chimici juniores”.

(omissis)

Art. 37 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

  1. Classe 62/S – Scienze Chimiche;
  2. Classe 81/S – Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
  3. Classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale.

 

3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

  1.  una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
  2.  una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
  3.  una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  4.  una prova pratica consistente in analisi chimiche.

 

Art. 38 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

  1. Classe 21 – Scienze e Tecnologie chimiche;
  2. Classe 24 – Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

 

3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

  1. una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
  2. una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
  3. una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
  4. una prova pratica consistente in analisi chimiche.

 

Art. 39 (Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell’albo dei chimici.

2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.

3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.

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