ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DI VENEZIA

Ammontare complessivo dei premi

Articolo 20, comma 1 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

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Amministrazione Trasparente