ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DI VENEZIA

Contrattazione collettiva

Art. 21, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

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