ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DI VENEZIA

Tempi medi di erogazione dei servizi

Art. 32, c. 2, lett. b – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

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